TITOLO I

ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’- COMPITI

Art.1 – Enunciazione

La UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – SEZIONE DI MILANO è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti. L’Associazione UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – SEZIONE DI MILANO aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO REGIONALE alla UCID UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI – FEDERAZIONE NAZIONALE (in forma abbreviata “UCID Nazionale”), costituita il 31 gennaio 1947 e retta attualmente dallo statuto approvato dall’assemblea del 18 giugno 2002; si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa. Il presente statuto e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all’approvazione della competente Autorità Ecclesiastica.

Art.2 – Denominazione

La denominazione dell’Associazione è UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI– SEZIONE DI MILANO, da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “UCID-Sezione di Milano”.

Art.3 – Sede

La UCID-Sezione di Milano ha sede in Milano, via Bigli 15/a. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune di Milano.

Art.4 – Durata

La durata della UCID-Sezione di Milano è a tempo illimitato, e potrà essere modificata solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 – Finalità

L’Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall’art.5 dell’attuale Statuto UCID Nazionale di cui all’art.1 del presente Statuto e più precisamente:
a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
b) la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa;
c) lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere e le attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
d) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

Art.6 – Attività

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, l’Associazione:
a) formula l’indirizzo generale delle proprie attività, assicurando in sede locale la realizzazione delle finalità dell’UCID Nazionale, sotto il coordinamento e l’indirizzo del rispettivo Gruppo Regionale, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani imprenditori, dirigenti e professionisti;
b) cura direttamente i rapporti con la competente Autorità Ecclesiastica in sede locale;
c) rappresenta gli imprenditori, i dirigenti e i professionisti che ad essa aderiscono nei rapporti presso gli organismi che rappresentano a livello locale lo Stato o gli enti pubblici o privati e le Autorità Ecclesiastiche.


TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Art.7 – Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti.

Sono Soci della UCID-Sezione di Milano e, pertanto, anche Soci della UCID Nazionale, Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani che ne condividono le finalità. Possono altresì divenire Soci persone cristiane che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all’attività dell’impresa nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni, nelle Istituzioni educative. I Soci della Associazione UCID-Sezione di Milano partecipano, nelle forme rappresentative previste dallo statuto dell’UCID Nazionale, al rispettivo Gruppo Regionale e, attraverso quest’ultimo, alla UCID Nazionale. L’UCID-Sezione di Milano riceverà, su proposta del Gruppo Regionale, il riconoscimento formale di Sezione con l’uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo UCID. Al momento dell’iscrizione alla Sezione, i Soci verseranno una quota annuale per la Sezione, comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo Regionale e all’UCID Nazionale in relazione alle rispettive delibere. L’accettazione a Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio della Sezione. I Soci, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto di voto in Assemblea.

Art.8 – Autonomia.

La UCID-Sezione di Milano ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale dato dal rispettivo Gruppo Regionale come indicato al precedente art.6. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio Direttivo della Sezione, d’accordo con il Gruppo Regionale, potrà istituire delle SottoSezioni le quali saranno semplici articolazioni territoriali della Sezione. I partecipanti dovranno avere i medesimi requisiti dei soci della Sezione e risulteranno a tutti gli effetti soci della Sezione. Le SottoSezioni, da un punto di vista amministrativo e fiscale, non hanno autonomia e appartengono alla Sezione, che ne risponderà ad ogni effetto ed anche per le obbligazioni di natura economica e statutaria, sia nei rapporti interni dell’UCID che esterni. Entro il periodo di due anni dalla loro istituzione, dette sottoSezioni dovranno raggiungere il numero minimo di 20 soci previsto per la formazione di una nuova Sezione o sciogliersi, nel qual caso i soci rimarranno soci della Sezione.


TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.9 – Organi

Sono organi della UCID-Sezione di Milano:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Comitato Esecutivo;
4. il Presidente;
5. i Vice Presidenti;
6. il Segretario;
7. il Vice Segretario;
8. il Tesoriere;
9. il Collegio dei Revisori dei Conti;
10. il Collegio dei Probiviri.

Art.10 – Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate. Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte alla Sezione, come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote.
2. Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto – salvo che ne abbiano diritto per altro titolo – i membri del Consiglio Direttivo della Sezione e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono invitati ad assistere all’Assemblea, con diritto di intervento e non di voto, il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti Onorari della Sezione e i membri del Collegio dei Probiviri.
4. Il numero degli iscritti al fine del computo degli aventi diritto al voto è rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, presso la sede della Sezione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Italia.
6. La convocazione dell’Assemblea ordinaria dovrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. L’avviso dovrà essere inviato anche agli invitati di cui al precedente punto 3. Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’avviso dovrà contenere anche il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima. L’Assemblea ordinaria potrà essere convocata, sempre a cura del Consiglio o del Presidente, su richiesta scritta di almeno trenta Soci.

Art.11 – Assemblea ordinaria dei Soci

1. In sede ordinaria l’Assemblea dei Soci delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della Sezione che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. In particolare:
– approva, dopo dibattito, la relazione sull’attività svolta presentata dal Consiglio Direttivo;
– approva il rendiconto annuale economico e finanziario sottoposto dal Consiglio Direttivo;
– approva le linee guida del programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
– previa determinazione del loro numero, elegge tra i Soci i membri del Consiglio Direttivo. I Consiglieri eletti durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio della loro carica;
– nomina, su proposta del Presidente della Sezione, i membri del Collegio dei Probiviri;
– nomina, su proposta del Presidente della Sezione, il Collegio dei Revisori dei Conti;
– nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Presidenti Onorari della Sezione.
2. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno, degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe di aventi diritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i Soci che siano membri del Consiglio Direttivo– salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto – e del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che è presente e, in caso di presenza di ambedue i Vice Presidenti, da quello più anziano di età. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
7. Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.
8. I verbali saranno messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Art.12 – Assemblea straordinaria dei Soci

1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approvazione e modificazione dello Statuto della Sezione;
– scioglimento della Sezione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 27 del presente Statuto.
2. Salvo che per l’oggetto delle materie all’ordine del giorno, per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti art. 10 e 11 e dal regolamento, se approvato.
3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione se sia presente almeno il 51% (cinquantuno) degli aventi diritto al voto. Le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. Per deliberare lo scioglimento della Sezione occorrerà il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto; e ciò sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Possibilmente uno di essi dovrà avere un’età non superiore ai trentacinque anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo:
a) si riunisce almeno tre volte all’anno e tutte le volte che la Presidenza lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
b) elegge tra i suoi membri:
– il Presidente della Sezione;
– fino a due Vice Presidenti con l’orientamento che uno dei due abbia meno di 40 anni;
– il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario;
– il Tesoriere;
c) designa i delegati che parteciperanno alle Assemblee ordinarie e straordinarie del Gruppo Regionale;
d) designa i Soci che rappresenteranno la Sezione nel Consiglio Regionale secondo la proporzione numerica di 1 ogni 40 Soci o frazione di 40;
e) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della Sezione previste dagli art.5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
f) propone all’Assemblea ordinaria i nominativi dei Soci da nominare Presidenti Onorari della Sezione;
g) definisce, tramite il Presidente, azioni dirette a stimolare iniziative a sostegno dei giovani imprenditori, dirigenti e professionisti;
h) ha il più ampio mandato per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione da attuarsi tramite il Presidente, ad eccezione delle decisioni riguardanti l’attuazione di atti e contratti relativi a diritti immobiliari che sono riservati al Consiglio Direttivo;
i) determina, entro novembre dell’anno precedente, la quota annuale che i Soci devono versare alla Sezione, tenendo conto della quota da versare al rispettivo Gruppo Regionale e all’UCID Nazionale;
j) delibera sulla eventuale costituzione di SottoSezioni secondo quanto indicato al precedente art. 8;
k) verifica il rispetto da parte delle SottoSezioni delle norme statutarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Direttivo;
l) delibera lo scioglimento delle SottoSezioni in presenza:
– del venir meno dei requisiti essenziali indicati dalla Sezione;
– di violazioni del presente Statuto e dell’eventuale regolamento;
– di mancato adeguamento alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione;
m) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Sezione;
n) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria dei Soci;
o) approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;
p) approva il rendiconto annuale economico e finanziario della Sezione predisposto dal Tesoriere, nonché il preventivo economico-finanziario per l’esercizio successivo;
q) può affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Sezione, sullo svolgimento delle quali tali membri dovranno tenere tempestivamente informati sia il Presidente che il Consiglio Direttivo; può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato di Presidenza osservando le disposizioni dell’art.15 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche in via informale, con un preavviso di almeno 8 giorni. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente. In caso di presenza di due Vice Presidenti, da quello più anziano di età. Delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario di Sezione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere che sarà stato chiamato dal Presidente a fungere da segretario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere. Può altresì conferire mandato per l’attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere nelle materie di specifica competenza. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo il Consulente Ecclesiastico della Sezione, i Presidenti Onorari della Sezione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri , i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.

Art.14 – Il Presidente di Sezione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della Sezione; pertanto, a Lui spetta la rappresentanza legale della Sezione in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, il potere di assumere obbligazioni per conto della Sezione nei confronti di terzi, nonché la facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età.
3. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega.

Art.15 – Comitato di Presidenza

1. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato di Presidenza composto da alcuni dei suoi membri. Tuttavia, non possono essere delegate le decisioni riguardanti atti e contratti relativi a diritti immobiliari.
2. Se nominato, il Comitato di Presidenza è costituito da:
– il Presidente del Consiglio
– dal o dai Vice Presidenti
– dal Segretario
– dal Vice Segretario
– dal Tesoriere.
3. Il Comitato di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La convocazione può essere effettuata anche in via informale, rispettando un preavviso minimo di due giorni.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’attuazione delle deliberazioni avviene a sensi dell’art.13.7) sopra.
5. Delle decisioni del Comitato di Presidenza si dovrà dare atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16 – I Vice Presidenti di Sezione

I Vice Presidenti:
1. vengono eletti dal Consiglio Direttivo in numero non superiore a due, con l’orientamento che almeno uno di essi abbia un’età non superiore a quarant’anni;
2. hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di sua assenza o impedimento. In caso di due Vice Presidenti, la funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano d’età;
3. possono assolvere i compiti del Presidente tramite delega dello stesso.

Art.17 – Il Segretario di Sezione

Il Segretario ( e il Vice Segretario, se nominato), collabora con il Presidente nell’organizzazione ed esecuzione di tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento della Sezione e per l’attuazione del piano di attività secondo le indicazioni dell’Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo e/o del Comitato di Presidenza. Sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente e gli altri membri del Consiglio e/o del Comitato di presidenza; verbalizza le riunioni sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria (salvo, per quest’ultima, l’intervento del notaio), del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Assiste il Presidente e il Tesoriere nell’organizzazione delle assemblee e nella predisposizione della documentazione da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea ordinaria.

Art.18 – Il Tesoriere di Sezione

Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Sezione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario. Il Tesoriere predispone il rendiconto annuale consuntivo della Sezione che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio Direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria, nonché il preventivo economico-finanziario della Sezione.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo economico e finanziario della Sezione. I suoi compiti sono:
– vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
– certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale sottoposto alla approvazione della Assemblea ordinaria;
– partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché del Comitato di Presidenza, se nominato. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi – scelti anche tra non soci – e da due supplenti, nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio; il Collegio, al suo interno, nomina il Presidente. Dei tre membri effettivi e dei due supplenti, almeno uno dovrà preferibilmente essere scelto tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili. Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente del Collegio.

Art.20 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale della Sezione.
1. I sui compiti sono:
a) dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto della Sezione o dell’eventuale relativo regolamento, nonché le controversie sulle delibere degli organi della Sezione;
b) dirimere le controversie fra Soci relative alle attività della Sezione;
c) partecipare, con diritto di intervento e non di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui venga a mancare uno o due membri effettivi, i membri supplenti subentrano, in ordine di età anagrafica.
3. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, assicurando il contraddittorio fra le parti, in via insindacabile ed inoppugnabile, senza obbligo di formalità salvo la notifica, a mezzo di lettera raccomandata, delle proprie deliberazioni che dovranno risultare da verbale redatto dal membro che fungerà da Segretario. I verbali sono registrati su apposito libro.

Art. 21– Il Consulente Ecclesiastico

L’UCID-Sezione di Milano ha un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente per la durata di cinque anni, con l’incarico di prestare assistenza e consulenza in materia religiosa e morale. Opera in collaborazione con il Consulente Ecclesiastico del Gruppo Regionale a cui fa capo la Sezione.

Art.22 – I Presidenti Onorari della Sezione

Il Consiglio Direttivo della Sezione può proporre all’Assemblea ordinaria, che li nomina in numero non superiore a tre, i Presidenti Onorari della Sezione, scelti fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI. I Presidenti Onorari partecipano di diritto, ma senza diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.


TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE

Art.23 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Sezione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale.

Art.24 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso della Sezione a titolo di patrimonio;
b) dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per successiva destinazione;
c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, disponga ad incremento del patrimonio;
d) delle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio.
2. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art.25– Entrate

Le entrate della Sezione sono costituite:
a) dai redditi del patrimonio;
b) dalle quote annuali dei Soci stabilite dal Consiglio Direttivo;
c) da sovvenzioni accordate;
d) da contributi e donazioni che pervenissero alla Sezione in qualunque forma e per qualsiasi ragione, senza vincolo di destinazione a patrimonio;
e) da contributi di terzi per il perseguimento delle proprie finalità;
f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle proprie attività;
g) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ordinaria.


TITOLO V

NORME FINALI

Art.26 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche della Sezione sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura. Può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo e/o del Comitato di Presidenza, se nominato, il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

Art.27 –Scioglimento della Sezione

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, osservando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.28 –Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Diritto Canonico in materia di Associazioni private di fedeli salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile.


TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art.29 – Norme transitorie

1. Il presente Statuto, oggi approvato in quanto modificativo di quello approvato dall’Assemblea del 4 dicembre 1984, è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte dell’Ordinario Diocesano dell’Arcidiocesi di Milano.
2. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Sezione di Milano, in carica alla data dell’approvazione da parte dell’Assemblea del presente Statuto, rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato loro conferito in conformità al precedente Statuto. La prima Assemblea dei Soci, che si riunirà dopo l’approvazione definitiva del presente Statuto da parte dell’Ordinario Diocesano dell’Arcidiocesi di Milano, provvederà all’eventuale integrazione dei vari Organi della Sezione, qualora se ne manifesti l’esigenza.
3. Non appena approvato dall’Ordinario Diocesano dell’Arcidiocesi di Milano, gli Organi della Sezione a ciò deputati provvederanno a porre in essere quanto necessario per assicurare l’adozione e il rispetto delle norme del presente Statuto.